Modello organizzativo e di controllo in materia di safeguarding

Modello organizzativo e di controllo in materia di safeguarding

Modello organizzativo e di controllo in materia di safeguarding

Premessa

Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Il presente documento, intende dare attuazione ai principi innanzi indicati al fine di dare effettività alle esigenze di tutela ivi sancite

 

Art. 1 - Finalità

1.    Il presente documento regolamenta e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 attuati in danno dei Tesserati, specie se minori d’età, nell’ambito della SSD Vigor Basket Matelica (di seguito per brevità anche solo “Società”).

2.    Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalla FIP attualmente in vigore e costituiscono l’insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti della società sono tenuti ad uniformarsi al fine di:

a.      promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;

b.      promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;

c.      rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;

d.      individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dalla FIP volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;

e.      provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;

f.       informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

g.      incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dalla FIP nell’ambito delle politiche di safeguarding;

h.      garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding della Società.

3.    Il presente documento recepisce le disposizioni di cui al D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, i Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding nonché le “Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione” della FIP.

 

Art. 2 – Ambito di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

a.      tutti i tesserati della Società Sportiva Vigor Basket Matelica;

b.      tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;

c.      tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.

 

Art. 3 – Condotte rilevanti

1.    Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente documento:

a.      l’abuso psicologico, ossia qualsiasi atto intenzionale e indesiderato incluso l’isolamento, il confinamento, la mancanza di rispetto, la sopraffazione, l’aggressione verbale, l’intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima o su emozioni, cognizioni, valori nonché convinzioni del Tesserato ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del Tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;

b.      l’abuso fisico, ossia qualsiasi atto deliberato e sgradito, consumato o tentato (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), idoneo in senso reale o potenziale di causare, direttamente o indirettamente, ovvero intenzionalmente falsificare un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;

c.      la molestia sessuale, ossia qualsiasi atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d.      l’abuso sessuale, ossia qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il Tesserato in condizioni e contesti non appropriati

e.      la negligenza, ossia il mancato intervento di un Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dalla sua carica, incarico, officio, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire e/o di segnalare al Safeguarding Officer o alla Procura Federale, causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno;

f.       la violenza di genere, ossia tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori a quelli discriminatori in base al sesso;

g.      il bullismo (o il cyberbullismo, se condotto online), ossia qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, anche attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, ai danni di uno o più Tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sugli stessi. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

h.      il nonnismo, ossia ogni condotta che coinvolge un’iniziazione umiliante e/o pericolosa dei nuovi membri da parte dei membri veterani del medesimo gruppo;

i.        l’abuso di matrice religiosa, ossia l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

j.        l’abuso dei mezzi di correzione, ossia l’oltrepassare i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un soggetto nei confronti della persona offesa, che viene dunque esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento federale;

k.      l’incuria, ossia la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

l.        gli altri comportamenti discriminatori, ossia qualsiasi altro comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

2.    Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti quei comportamenti ulteriori che siano ostativi al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1.

 

Art. 4 – Norme di condotta e principi

I soggetti indicati nel precedente art. 2 sono tenuti ad adottare comportamenti conformi ai seguenti principi:

a.      garantire un ambiente basato sui principi di uguaglianza e sulla tutela della libertà, della dignità e dell'integrità personale;

b.      assicurare a ogni Tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, senza discriminazioni di età, etnia, status sociale, orientamento politico, credo religioso, genere, orientamento sessuale, disabilità o altre caratteristiche;

c.      prestare particolare attenzione a situazioni di disagio, sia percepite direttamente che apprese indirettamente, con particolare riguardo alle circostanze coinvolgenti i minori;

d.      segnalare prontamente qualsiasi circostanza di interesse ai genitori o tutori legali o agli enti di vigilanza designati;

e.      rivolgersi al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della Società e/o il Safeguarding Office della FIP nel caso sospetti o rilevi condotte conformi ai criteri del presente documento;

f.       garantire lo svolgimento dell'attività sportiva rispettando lo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo degli atleti, considerando i loro interessi e bisogni;

g.      pianificare e gestire l'attività, anche durante gli spostamenti, adottando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati;

h.      prevenire, durante gli allenamenti e le competizioni, ogni forma di comportamento o condotta descritta nel presente documento attraverso azioni di sensibilizzazione e controllo;

i.        informare chiaramente i partecipanti all'attività sportiva che apprezzamenti, commenti o valutazioni non strettamente correlati alla performance sportiva e non inclusi nei parametri definiti nel presente documento possono ledere la dignità e il rispetto della persona;

j.        ottenere, in caso di atleti minorenni, l’autorizzazione dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non sia usualmente frequentata;

k.      favorire la parità di genere nella rappresentanza, nel rispetto delle normative vigenti.

 

Art. 5 – Protezione e tutela dei minori

La Società è tenuta a richiedere preventivamente una copia del certificato del casellario giudiziale, ai sensi della normativa vigente, a tutti i soggetti, indipendentemente dalla forma di impiego, incaricati di compiti che comportano contatti diretti e regolari con minori.

 

Art. 6 – Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni

1.    Per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nei confronti dei Tesserati, nonché garantire l'integrità fisica e morale degli sportivi, la Società nomina un Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni, come richiesto anche dall'articolo dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021. Tale nomina verrà comunicata alla FIP.

2.    Il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni deve essere scelto tra individui di comprovata integrità morale e competenza, e deve soddisfare i seguenti requisiti:

a.      possedere la cittadinanza italiana;

b.      essere un tesserato FIP;

c.      non avere riportato condanne penali definitive per reati non colposi con pene detentive superiori ad un anno, o con pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per più di un anno;

d.      non avere riportato, nei precedenti dieci anni, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di enti sportivi riconosciuti a livello nazionale o internazionale.

3.    La nomina del Responsabile viene resa pubblica all'interno della società (attraverso affissione nella sede e pubblicazione sulla homepage del sito, se disponibile), e inserita nel sistema gestionale federale secondo le procedure stabilite dalla regolamentazione federale; la sua durata viene stabilita al momento della nomina e può essere riconfermata.

4.    In caso di dimissioni o cessazione del mandato per altri motivi, la società ha 30 giorni per nominare un nuovo Responsabile e comunicarne la nomina al sistema gestionale federale, secondo le procedure stabilite dalla regolamentazione federale.

5.    La nomina del Responsabile può essere revocata prima della scadenza del mandato per gravi irregolarità di gestione o funzionamento, con provvedimento motivato dell'organo competente della società. Il Safeguarding Office della FIP viene informato tempestivamente della revoca e dei motivi. La società procede alla sostituzione del Responsabile secondo le procedure indicate al punto precedente.

6.    Il Responsabile ha le seguenti responsabilità:

a.      sorvegliare l'applicazione corretta del Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della FIP all'interno della società, così come l'applicazione e l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati;

b.      adottare le iniziative, anche di carattere urgente, per prevenire e contrastare qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione nella Società, oltre a promuovere iniziative di sensibilizzazione ritenute opportune;

c.      segnalare al Safeguarding Office eventuali condotte rilevanti e fornire le informazioni o documentazione richiesta;

d.      rispettare gli obblighi di riservatezza;

e.      proporre all'organo competente della Società eventuali aggiornamenti ai Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e ai Codici di condotta, tenendo conto delle esigenze della società;

f.       valutare annualmente l'efficacia dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta, e sviluppare e attuare un piano d'azione per risolvere eventuali criticità riscontrate;

g.      partecipare agli eventuali eventi formativi obbligatori organizzati dalla FIP.

 

Art. 7 – Obbligo di segnalazione

1.    Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi dell'articolo precedente e che coinvolgano Tesserati, in particolare minorenni, è tenuto a comunicarlo immediatamente al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della Società e/o il Safeguarding Office della FIP.

2.    Chiunque sospetti comportamenti rilevanti secondo il presente Regolamento può discuterne con il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della Società e/o il Safeguarding Office della FIP.

 

Art. 8 – Diffusione ed attuazione

1.    La Società, anche con il supporto del Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni, si impegna a diffondere ampiamente il presente documento e il Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione di molestie, violenza di genere e discriminazioni tra i propri Tesserati FIP e i volontari coinvolti nell'attività sportiva, in qualsiasi ruolo o funzione. Inoltre, si impegnano a mettere a disposizione tutti gli strumenti necessari per garantire la piena applicazione di tali normative, a svolgere verifiche su ogni segnalazione di violazione e a condividere materiale informativo per sensibilizzare e prevenire i disturbi alimentari negli sportivi.

2.    Il presente documento sarà pubblicato sul sito web della Società, se disponibile, e/o affisso presso la sede, e sarà portato a conoscenza di tutti i collaboratori al momento dell'instaurazione del rapporto con la Società. Qualsiasi violazione delle disposizioni sarà sanzionata con adeguate misure disciplinari o contrattuali.

 

Art. 9 – Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

1.    A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

a.      mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);

b.      violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e la Società in quanto preordinato in modo univoco a commettere un reato;

c.      violazione delle misure poste a tutela del segnalante;

d.      effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;

e.      violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società;

f.       violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;

g.      atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

h.      mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

 

2.    Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

3.    Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

 

Art. 10 – Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

1.    I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società, e della documentazione che ne costituisce parte integrante sono definiti illeciti disciplinari.

2.    Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

a.      richiamo verbale per mancanze lievi. Incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

b.      ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto. Incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

c.      multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore di retribuzione. Incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali:

-            l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;

-            l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice Etico di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;

-            la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante;

-            la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);

d.      sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15. Incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice Etico di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

e.      risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio della Società, radiazione dello stesso. Incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001 e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

 

Art. 11 – Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari della Società, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

a.      richiamo verbale per mancanze lievi;

b.      ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;

c.      allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;

d.      allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;

e.      rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio della Società radiazione dello stesso.

 

Art. 12 – Norme finali

1.    Il presente documento è aggiornato dall’organo direttivo della Società ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIP.

2.    Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall’organo direttivo della Società.

3.    Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FIP, da tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale della Federazione, incluse le Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Codice Etico, dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI.