Modello organizzativo e di controllo in materia di safeguarding
Premessa
Diritto
fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità,
nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere
e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006,
indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali,
disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione
politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva,
relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei
Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al
risultato sportivo.
Il
presente documento, intende dare attuazione ai principi innanzi indicati al
fine di dare effettività alle esigenze di tutela ivi sancite
Art.
1 - Finalità
1. Il presente documento regolamenta e disciplina gli
strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia,
violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione,
convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le
ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 attuati in danno dei Tesserati, specie se
minori d’età, nell’ambito della SSD Vigor Basket Matelica (di seguito per
brevità anche solo “Società”).
2. Le norme e le previsioni contenute nel presente
regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalla FIP
attualmente in vigore e costituiscono l’insieme delle regole di condotta a cui
tutti gli appartenenti della società sono tenuti ad uniformarsi al fine di:
a. promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere
tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
b. promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che
assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se
minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le
diversità;
c. rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri
diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
d. individuare e attuare adeguate misure, procedure e
politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del
Safeguarding Office istituito dalla FIP volte a ridurre i rischi di condotte
lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
e. provvedere alla gestione tempestiva, efficace e
riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e
tutela dei segnalanti;
f. informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e
procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e
discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione
degli stessi;
g. incentivare la partecipazione dei componenti del
sodalizio alle iniziative organizzate dalla FIP nell’ambito delle politiche di
safeguarding;
h. garantire il coinvolgimento di tutti coloro che
partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva
nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding della
Società.
3. Il presente documento recepisce le disposizioni di cui
al D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le
disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, i Principi Fondamentali
approvati dall’Osservatorio permanente del CONI per le politiche di
safeguarding nonché le “Linee Guida per la predisposizione dei modelli
organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a
tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere
e di ogni altra condizione di discriminazione” della FIP.
Art.
2 – Ambito di applicazione
I
soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:
a. tutti i tesserati della Società Sportiva Vigor Basket
Matelica;
b. tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o
volontariato con la Società;
c. tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono
rapporti con la Società.
Art.
3 – Condotte rilevanti
1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del
presente documento:
a. l’abuso psicologico, ossia qualsiasi atto intenzionale e indesiderato incluso
l’isolamento, il confinamento, la mancanza di rispetto, la sopraffazione,
l’aggressione verbale, l’intimidazione o qualsiasi altro comportamento che
possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima o su
emozioni, cognizioni, valori nonché convinzioni del Tesserato ovvero tale da
intimidire, turbare o alterare la serenità del Tesserato, anche se perpetrato
attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
b. l’abuso fisico,
ossia qualsiasi atto deliberato e sgradito, consumato o tentato (tra cui botte,
pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), idoneo in
senso reale o potenziale di causare, direttamente o indirettamente, ovvero
intenzionalmente falsificare un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o
che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una
sana e serena crescita. Tale atto può anche consistere nel costringere un
atleta a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività
fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in
base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi
atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell’uso improprio,
eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito
rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le
pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
c. la molestia sessuale, ossia qualsiasi atto o comportamento indesiderato e non gradito di
natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave
noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere
nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni
o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite
aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni
altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto
intimidatorio, degradante o umiliante;
d. l’abuso sessuale, ossia qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione
sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui
consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel
costringere un Tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o
indesiderate, o nell’osservare il Tesserato in condizioni e contesti non
appropriati
e. la negligenza,
ossia il mancato intervento di un Tesserato, anche in ragione dei doveri che
derivano dalla sua carica, incarico, officio, il quale, presa conoscenza di uno
degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire e/o
di segnalare al Safeguarding Officer o alla Procura Federale, causando un
danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente
di danno;
f. la violenza di genere, ossia tutte quelle forme di violenza da quella
psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori a quelli
discriminatori in base al sesso;
g. il bullismo
(o il cyberbullismo, se condotto online), ossia qualsiasi comportamento
offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, anche
attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si
tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, ai danni di uno o più
Tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sugli stessi.
Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione
ripetuti e atti ad intimidire o turbare un Tesserato che determinano una
condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui
umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in
relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce
di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla
vittima);
h. il nonnismo,
ossia ogni condotta che coinvolge un’iniziazione umiliante e/o pericolosa dei
nuovi membri da parte dei membri veterani del medesimo gruppo;
i.
l’abuso di
matrice religiosa, ossia
l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico
il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
j.
l’abuso dei
mezzi di correzione, ossia
l’oltrepassare i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante
a un soggetto nei confronti della persona offesa, che viene dunque esercitato
con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da
quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento federale;
k. l’incuria,
ossia la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico,
medico, educativo ed emotivo;
l.
gli altri
comportamenti discriminatori, ossia qualsiasi
altro comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato
su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico,
prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali,
disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti quei
comportamenti ulteriori che siano ostativi al raggiungimento delle finalità di
cui all’art. 1.
Art.
4 – Norme di condotta e principi
I
soggetti indicati nel precedente art. 2 sono tenuti ad adottare comportamenti
conformi ai seguenti principi:
a. garantire un ambiente basato sui principi di
uguaglianza e sulla tutela della libertà, della dignità e dell'integrità
personale;
b. assicurare a ogni Tesserato attenzione, impegno,
rispetto e dignità, senza discriminazioni di età, etnia, status sociale,
orientamento politico, credo religioso, genere, orientamento sessuale,
disabilità o altre caratteristiche;
c. prestare particolare attenzione a situazioni di
disagio, sia percepite direttamente che apprese indirettamente, con particolare
riguardo alle circostanze coinvolgenti i minori;
d. segnalare prontamente qualsiasi circostanza di
interesse ai genitori o tutori legali o agli enti di vigilanza designati;
e. rivolgersi al Responsabile per la prevenzione di
abusi, violenze e discriminazioni della Società e/o il Safeguarding Office
della FIP nel caso sospetti o rilevi condotte conformi ai criteri del presente
documento;
f. garantire lo svolgimento dell'attività sportiva
rispettando lo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo degli atleti, considerando
i loro interessi e bisogni;
g. pianificare e gestire l'attività, anche durante gli
spostamenti, adottando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire
situazioni di disagio o comportamenti inappropriati;
h. prevenire, durante gli allenamenti e le competizioni,
ogni forma di comportamento o condotta descritta nel presente documento
attraverso azioni di sensibilizzazione e controllo;
i.
informare
chiaramente i partecipanti all'attività sportiva che apprezzamenti, commenti o
valutazioni non strettamente correlati alla performance sportiva e non inclusi
nei parametri definiti nel presente documento possono ledere la dignità e il
rispetto della persona;
j.
ottenere, in caso
di atleti minorenni, l’autorizzazione dagli esercenti la responsabilità
genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in
orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non sia usualmente
frequentata;
k. favorire la parità di genere nella rappresentanza, nel
rispetto delle normative vigenti.
Art.
5 – Protezione e tutela dei minori
La
Società è tenuta a richiedere preventivamente una copia del certificato del
casellario giudiziale, ai sensi della normativa vigente, a tutti i soggetti, indipendentemente
dalla forma di impiego, incaricati di compiti che comportano contatti diretti e
regolari con minori.
Art.
6 – Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni
1. Per prevenire e contrastare ogni forma di abuso,
violenza e discriminazione nei confronti dei Tesserati, nonché garantire
l'integrità fisica e morale degli sportivi, la Società nomina un Responsabile
per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni, come richiesto anche
dall'articolo dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021. Tale nomina verrà
comunicata alla FIP.
2. Il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze
e discriminazioni deve essere scelto tra individui di comprovata integrità
morale e competenza, e deve soddisfare i seguenti requisiti:
a. possedere la cittadinanza italiana;
b. essere un tesserato FIP;
c. non avere riportato condanne penali definitive per
reati non colposi con pene detentive superiori ad un anno, o con pene che
comportino l’interdizione dai pubblici uffici per più di un anno;
d. non avere riportato, nei precedenti dieci anni,
squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un
anno, da parte di enti sportivi riconosciuti a livello nazionale o
internazionale.
3. La nomina del Responsabile viene resa pubblica
all'interno della società (attraverso affissione nella
sede e pubblicazione sulla homepage del sito, se disponibile), e inserita
nel sistema gestionale federale secondo le procedure stabilite dalla
regolamentazione federale; la sua durata viene stabilita al momento della
nomina e può essere riconfermata.
4. In caso di dimissioni o cessazione del mandato per
altri motivi, la società ha 30 giorni per nominare un nuovo Responsabile e
comunicarne la nomina al sistema gestionale federale, secondo le procedure
stabilite dalla regolamentazione federale.
5. La nomina del Responsabile può essere revocata prima
della scadenza del mandato per gravi irregolarità di gestione o funzionamento,
con provvedimento motivato dell'organo competente della società. Il
Safeguarding Office della FIP viene informato tempestivamente della revoca e
dei motivi. La società procede alla sostituzione del Responsabile secondo le
procedure indicate al punto precedente.
6. Il Responsabile ha le seguenti responsabilità:
a. sorvegliare l'applicazione corretta del Regolamento
per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui
Tesserati della FIP all'interno della società, così come l'applicazione e
l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva
e dei Codici di condotta adottati;
b. adottare le iniziative, anche di carattere urgente,
per prevenire e contrastare qualsiasi forma di abuso, violenza e
discriminazione nella Società, oltre a promuovere iniziative di
sensibilizzazione ritenute opportune;
c. segnalare al Safeguarding Office eventuali condotte
rilevanti e fornire le informazioni o documentazione richiesta;
d. rispettare gli obblighi di riservatezza;
e. proporre all'organo competente della Società eventuali
aggiornamenti ai Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e
ai Codici di condotta, tenendo conto delle esigenze della società;
f. valutare annualmente l'efficacia dei Modelli
organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta, e
sviluppare e attuare un piano d'azione per risolvere eventuali criticità
riscontrate;
g. partecipare agli eventuali eventi formativi
obbligatori organizzati dalla FIP.
Art.
7 – Obbligo di segnalazione
1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti
ai sensi dell'articolo precedente e che coinvolgano Tesserati, in particolare
minorenni, è tenuto a comunicarlo immediatamente al Responsabile per la
prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della Società e/o il
Safeguarding Office della FIP.
2. Chiunque sospetti comportamenti rilevanti secondo il
presente Regolamento può discuterne con il Responsabile per la prevenzione di
abusi, violenze e discriminazioni della Società e/o il Safeguarding Office
della FIP.
Art.
8 – Diffusione ed attuazione
1. La Società, anche con il supporto del Responsabile per
la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni, si impegna a diffondere
ampiamente il presente documento e il Codice di Condotta a tutela dei minori e
per la prevenzione di molestie, violenza di genere e discriminazioni tra i
propri Tesserati FIP e i volontari coinvolti nell'attività sportiva, in
qualsiasi ruolo o funzione. Inoltre, si impegnano a mettere a disposizione
tutti gli strumenti necessari per garantire la piena applicazione di tali
normative, a svolgere verifiche su ogni segnalazione di violazione e a
condividere materiale informativo per sensibilizzare e prevenire i disturbi
alimentari negli sportivi.
2. Il presente documento sarà pubblicato sul sito web
della Società, se disponibile, e/o affisso presso la sede, e sarà portato a
conoscenza di tutti i collaboratori al momento dell'instaurazione del rapporto
con la Società. Qualsiasi violazione delle disposizioni sarà sanzionata con
adeguate misure disciplinari o contrattuali.
Art.
9 – Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori
1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i
comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
a. mancata attuazione colposa delle misure indicate nel
Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice
di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della
violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
b. violazione dolosa delle misure indicate nel presente
modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice
di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della
violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da
compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e la Società in quanto
preordinato in modo univoco a commettere un reato;
c. violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
d. effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni
che si rivelano infondate;
e. violazione degli obblighi di informazione nei
confronti della Società;
f. violazione delle disposizioni concernenti le attività
di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del
presente modello;
g. atti di ritorsione o discriminatori, diretti o
indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, alla segnalazione;
h. mancata applicazione del presente sistema
disciplinare.
2. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione
della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione
e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del
ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate
tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o
dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto
altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta
dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo
creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze
aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri
soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte
le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
3. Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato
a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più
idonei dalla Società.
Art. 10 – Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti
1. I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in
violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli
obblighi di informazione nei confronti della Società, e della documentazione
che ne costituisce parte integrante sono definiti illeciti disciplinari.
2. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono
essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla
natura e gravità della violazione commessa:
a. richiamo verbale per mancanze lievi. Incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo
verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza,
le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico di condotta a tutela
dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di
ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di
attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute
nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
b. ammonizione scritta nei casi di recidiva delle
infrazioni di cui al precedente punto.
Incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il
collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di
infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera
negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico di
condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della
violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti,
nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non
conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la
violazione abbia rilevanza esterna;
c. multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore di
retribuzione. Incorre nel
provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore della
normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio,
nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione
scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in
presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con
comportamenti quali:
-
l’inosservanza
dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni;
-
l’effettuazione,
con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del
Modello o del Codice Etico di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione
delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
-
la violazione
delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità
del segnalante;
-
la reiterata
inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel
presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in
cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
d. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un
massimo di giorni 15. Incorre nel provvedimento
disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo
di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella
commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente
l’importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o
infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice Etico
di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della
violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le
misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del
segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di
discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
e. risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore
socio della Società, radiazione dello stesso. Incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del
contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le
prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento
inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra
quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001 e/o violi il sistema di controllo interno
attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione
ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla
documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi,
violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità
delle stesse.
Art. 11 – Sanzioni nei confronti dei volontari
Nei
confronti dei volontari della Società, possono essere comminate le seguenti
sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione
commessa:
a. richiamo verbale per mancanze lievi;
b. ammonizione scritta nei casi di recidiva delle
infrazioni di cui al precedente punto;
c. allontanamento dalle strutture di allenamento e gara
per un periodo non superiore a 15 giorni;
d. allontanamento dalle strutture di allenamento e gara
per un periodo non superiore a 1 anno;
e. rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di
volontario socio della Società radiazione dello stesso.
Art.
12 – Norme finali
1. Il presente documento è aggiornato dall’organo
direttivo della Società ogni qual volta necessario al fine di recepire le
eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI,
eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati
dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero
le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle
disposizioni della FIP.
2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento
dovranno essere sottoposte ed approvate dall’organo direttivo della Società.
3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a
quanto prescritto dallo Statuto della FIP, da tutta la normativa endo-federale
approvata dal Consiglio Federale della Federazione, incluse le Linee Guida per
la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività
sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione
delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di
discriminazione e il Codice Etico, dal Codice di Comportamento sportivo approvato
dal CONI.